30-01-2014 09:00 a cura di Agente
imposte di registro
Le modifiche alle imposte di registro e ipocatastaliL'attuale formulazione dell'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986prevede una serie di aliquote per l'applicazione dell'imposta di registro in funzione dellatipologia di atto di trasferimento assoggettato a imposizione. In particolare, le fattispeciepreviste sono:- atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi ocostitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice aglistessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, salvoquanto previsto dal successivo periodo: 8%;- se l'atto ha a oggetto fabbricati e relative pertinenze: 7%;- se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggettidiversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni o società cooperative di cuiagli artt. 12 e 13 della legge 153 del 9 maggio 1975: 15%;- se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico, artistico e archeologicosoggetti alla legge 1089 del 1° giugno 1939, sempreché l'acquirente non venga meno agliobblighi della loro conservazione e protezione: 3%;- se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui alD.M. lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella G.U. 218 del 27 agosto 1969, ove ricorranole condizioni di cui alla nota II-bis): 3%;- se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall'impostasul valore aggiunto ai sensi dell'art. 10, comma 1, numero 8-bis), del D.P.R. 633 del 26ottobre 1972, ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo oprincipale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'attol'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni: 1%;- se il trasferimento avviene a favore delloStato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra glistessi ovvero a favore di comunità montane: € 168;- se il trasferimento ha per oggetto immobili situati all'estero o diritti reali di godimento suglistessi: € 168;- se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater): € 168;- se il trasferimento avviene a favore delle istituzioni riordinate in aziende di servizi o inorganizzazioni non lucrative di utilità sociale ove ricorrano le condizioni di cui alla nota IIquinquies:€168;- se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiatidiretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizioneche l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro 5 anni dalla stipuladell'atto: 1%. L'art. 10 del D.Lgs. 23/2011 sostituisce completamente il testo sopra riportatodell'art. 1 della Tariffa con il seguente, che diventerà operativo a decorrere dal 1° gennaio2014: - atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativio costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice aglistessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: 9%;- se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, a eccezione di quelle di categoriacatastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis): 2%. Come si evincechiaramente, anche solo dalle assai diverse dimensioni delle due formulazioni di legge, quellaattuale differenzia sensibilmente la tassazione in funzione di una corposa varietà di atti ditrasferimento, mentre le nuove disposizioni che entreranno in vigore dal prossimo anno silimitano a distinguere soltanto tra acquisti “prima casa” e trasferimento di immobili non “primacasa”, con due aliquote molto diverse, il 2% e il 9%. Inoltre, ai sensi del secondo commadell'art. 10 del D.Lgs. 23/2011, l'imposta di registro nei sopra elencati casi, dal 2014, non potrà mai comunque essere inferiore a € 1.000. ( fonte Centro Studi FIAIP )