15-02-2018 00:00 a cura di stefano
Entra in vigore oggi la norma sul “deposito del prezzo presso il notaio” - già prevista dalla Legge n. 147/2013 - le cui modifiche ed integrazioni sono contenute nella Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge n. 124/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto scorso, in vigore da oggi).
Come ricordato dal Presidente Nazionale con la comunicazione del 5 agosto scorso, la disciplina originaria di cui alla Legge n. 147/2013 prevedeva l’obbligatorietà del “deposito prezzo”, pur rinviandone l’effettiva applicazione all’emanazione di regolamenti attuativi, mentre la Legge sulla concorrenza ha reso la disposizione facoltativa, ossia applicabile su richiesta di almeno uno dei contraenti.
Al fine, dunque, di evitare l’insorgere di questioni, in merito, nell’ambito delle transazioni, si suggerisce di seguito l’inserimento di due clausole all’interno, rispettivamente, del conferimento di incarico da parte del venditore e della proposta d’acquisto.
CLAUSOLA INCARICO
In applicazione dell’art.1, comma 63, della L.n.147/2013, l’acquirente potrà/non potrà avvalersi della facoltà del deposito prezzo. Resta inteso che nel caso in cui l’acquirente opti per il deposito prezzo, resteranno a suo integrale carico tutti gli oneri aggiuntivi, ivi compresi i compensi notarili, discendenti da tale ulteriore attività.
CLAUSOLA PROPOSTA
Il proponente dichiara di □ volersi □ non volersi avvalere di quanto previsto all’art. 1, comma 63, della L.n.147/2013. In caso di esercizio dell’opzione resteranno a suo integrale carico tutti gli oneri aggiuntivi, ivi compresi i compensi notarili, discendenti da tale ulteriore attività.
Roma, 29 Agosto 2017
Fonte: Centro Studi FIAIP